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Circolare numero 102 del 5-9-2005.htm

  
Prestazioni economiche di malattia ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Istruzioni contabili.   

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Ai

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Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

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Roma, 5 Settembre 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  102

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

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per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Prestazioni economiche di malattia ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Istruzioni contabili.

 

SOMMARIO:

a decorrere dal 1° gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. n. 148/1931 sono dovuti secondo la normativa applicata ai lavoratori dell’industria.

 

Prestazioni di malattia

 

L’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria 2005 (- legge 30.12.2004, n. 311 – pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31.12.2004, Suppl. Ordinario n. 192), ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria”.

 

Il secondo periodo, come sostituito dall’art. 3 ter della legge 22 aprile 2005, n. 58 (pubblicata sulla G.U. n. 93 del 22.4.2005), di conversione del decreto legge 21.2.2005, n. 16, dispone che “Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria”.

 

Sull’argomento, nel rammentare che, già dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000), per i lavoratori di cui trattasi, la misura della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia è parificata a quella (2,22%) prevista per gli altri assicurati appartenenti al settore industria, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2005, relativamente ai lavoratori in oggetto, l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia va effettuata secondo la normativa comune applicata agli assicurati dell’industria (v. compendio allegato alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28.1.1981 e disposizioni successive, con particolare riferimento alle differenze erogative rispetto alla precedente normativa: lavoratori aventi diritto, calcolo del periodo massimo indennizzabile, misura dell’indennità, giornate indennizzabili, retribuzione da prendere a base, ecc.).

 

I trattamenti previdenziali di malattia diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria (1), correlati alle disposizioni previgenti (2), sono pertanto da intendersi non più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005 nonché – limitatamente alle giornate successive al 31.12.2004 – per quelli in corso alla predetta data.

 

In tale ultimo caso (eventi iniziati nel 2004 e proseguiti ininterrottamente nel 2005), ovviamente, il diritto alla prestazione per il periodo residuo di malattia permane a condizione che alla data del 1° gennaio 2005 l’evento risulti indennizzabile sulla base della normativa applicata ai lavoratori del settore industria e secondo i relativi criteri.

 

Pertanto, ad esempio, dal 1° gennaio 2005, a carico dell’Istituto potrà essere corrisposto non il “sussidio” (al 100%) ma “l’indennità” (nella misura, a seconda della durata della malattia, del 50% o 66,66% e per le giornate previste per gli operai del settore industria – dal 4° giorno, salvo ricaduta e per le sole giornate feriali-); dovrà cessare ogni erogazione di indennità nei confronti dei lavoratori con qualifica di impiegato; dovrà trovare applicazione l’istituto della protezione assicurativa (indennizzabilità, in misura ridotta, degli eventi morbosi insorti entro 2 mesi (o 60 gg.) dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro); il periodo massimo indennizzabile (180 giorni) andrà correlato all’anno solare, e non più al c.d. anno “mobile”.

 

In particolare, nel caso di malattia a cavaliere, il venir meno del riferimento, ai fini del computo del massimo assistibile, all’anno “mobile”, comporterà tra l’altro – quando nel 2004 detto limite massimo non è stato raggiunto – che la malattia che prosegue dopo il 31 dicembre 2004 sarà automaticamente indennizzabile, a partire dal 1° gennaio 2005, per un massimo di ulteriori 180 giorni.

 

Di converso, sempre nell’ipotesi di malattia a cavaliere, - se nel 2004 è stato raggiunto il limite massimo indennizzabile – il ripristino del diritto all’indennità dal 1° gennaio 2005 sarà subordinato alla sussistenza, a tale data, delle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988 (permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda, circostanza che probabilmente è presente nel particolare settore).

 

Sul punto si precisa che, poiché al sussidio di malattia e all’aspettativa per motivi di salute si applicavano discipline autonome e diverse (v. circ. n. 219/1992), eventuali giorni di aspettativa per motivi di salute fruiti nel corso dell’anno 2004 non vanno inclusi nel periodo massimo assistibile da considerare.

 

Eventuali diverse o maggiori prestazioni rispetto a quelle spettanti ai lavoratori dell’industria erogate successivamente al 1° gennaio 2005 dovranno essere recuperate.

 

Codeste Sedi sono invitate a portare con urgenza a conoscenza delle aziende interessate le presenti istruzioni ed a vigilare sulla correttezza del loro operato.

 

 

Modalità operative

 

Per la regolarizzazione contributiva,  in conseguenza del nuovo impianto normativo, le aziende interessate opereranno come segue:

 

Per il personale con qualifica di operaio dovranno restituire le somme eventualmente conguagliate da 01/2005 per le maggiori prestazioni rispetto a quelle spettanti per i lavoratori dell’industria.

L’importo conguagliato in eccedenza dovrà essere indicato nei quadri “B/C” del modello DM10 utilizzando il codice di nuova istituzione “M209” avente il significato di “recupero prestazioni malattia lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Legge n. 311/2004”.

 

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle ”numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”

 

Per il personale con qualifica di impiegato dovranno restituire integralmente quanto conguagliato a titolo di prestazioni di malattia utilizzando lo stesso codice “M209” previsto per il personale con qualifica di operaio.

 

Per quanto riguarda il contributo per l’indennità di malattia (2,22%), non più dovuto per il personale con qualifica di impiegato,  le aziende potranno recuperare il relativo importo, nel quadro D del modello DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione “L209” avente il significato di “recupero contributo indennità di malattia per il personale con qualifica di impiegato addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Legge n. 311/2004”.

 

Per il versamento delle contribuzioni dovute sugli eventuali trattamenti retributivi aggiuntivi rispetto alle indennità economiche di malattia a carico INPS, erogati ai lavoratori con qualifica di operaio, ovvero per il versamento delle contribuzioni sulle retribuzioni dovute, in assenza di prestazioni mutualistiche,  ai lavoratori con qualifica di impiegato,  le aziende opereranno come segue:

-       calcoleranno le differenze retributive spettanti per i periodi pregressi a partire dal  1° gennaio 2005 e fino alla data di regolarizzazione;

-       le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

Per le operazioni di regolarizzazione, si ricorda che trova applicazione la delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi(3).  

 

 

Istruzioni contabili

 

Il recupero dell’eccedenza ovvero integrale delle  prestazioni per malattia erogate a decorrere dal 1° gennaio 2005, secondo la normativa previgente, ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto da parte dei  datori di lavoro e da questi evidenziato nei modd. DM 10/2 con il codice “M209”, deve essere imputato al conto PTP 24/030, già esistente.

 

Il rimborso di contributi non più dovuti, sempre a partire dal 1° gennaio 2005,  i cui importi sono contraddistinti, sempre nei citati modd. DM 10/2, dal codice “L209”, deve essere imputato al conto PTP 34/000, anch’esso già esistente.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

 

 

Note:

1)    Trattasi in particolare del sussidio – al 100% - di malattia, del sussidio di malattia (al 100% o al 50%) corrisposto nel periodo di carenza, del sussidio di malattia durante i periodi di cure termali concesse dalle ASL, compresi eventuali giorni di viaggio e festivi, dell’aspettativa per motivi di salute, dell’integrazione dell’indennità di infortunio corrisposta dall’INAIL.

2)    Allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31.12.1979 e recepiti integralmente.

3)    Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).